Per i supremi giudici è dunque "vietato" dalle stesse norme sulla violenza sessuale "qualsiasi comportamento, anche se non esplicitato attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo, che sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà".
La Cassazione osserva anche che "il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende anche quelle ritenute dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica e sociologica, erogene, tali da essere sintomatiche di un istinto sessuale". Tra i comportamenti puniti "va ricompreso anche il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un bacio, allorchè l'atto, per la sua rapidità ed insidiosità, sia tale da sovrastare e superare la contraria volontà del soggetto passivo".